Fabio Geraci
Corleone - Senza la sostenibilità economica i Comuni non sono obbligati a stabilizzare gli Lsu, in altre parole è possibile procedere con le assunzioni ma solo se il pagamento degli stipendi è garantito dal rischio di un default che potrebbe essere provocato dalla mancata copertura finanziaria dell’operazione.
A chiarire la situazione è una sentenza della seconda sezione del Tar per la Sicilia, a firma del presidente Nicola Maisano, che ha respinto il ricorso di un lavoratore socialmente utile di 25 anni contro la decisione del Comune di Corleone che non lo aveva inserito nel piano delle assunzioni a titolo definitivo. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicolò Nicolosi e assistita dall’avvocato Girolamo Rubino, alla luce del bilancio comunale aveva approvato alcune delibere con cui era stata costretta
ad escludere alcuni precari: uno di questi, G.M.D che presta servizio dal 1997 come lavoratore socialmente utile, si era rivolto ai giudici amministrativi per ottenere l’annullamento degli interventi normativi che avevano di fatto posto dei limiti agli ingressi di nuove risorse umane da parte degli enti locali. Nel 2017 il Comune aveva adottato un programma di fuoriuscita dal bacino del precariato con l’obiettivo di far firmare a buona parte degli Lsu presenti in organico i contratti a tempo indeterminato: tuttavia nel 2020 era stato costretto a modificare il progetto in itinere a causa dell’introduzione di nuove leggi sul fabbisogno del personale che avevano salvato lo svolgimento dei concorsi ma impedito la definitiva messa in regola di quanti erano impegnati in attività socialmente utili. A quel punto, però, G.M.D., che per oltre 23 anni era stato utilizzato come autista dello scuolabus, aveva impugnato il provvedimento davanti al Tar chiedendo di accertare se le delibere era legittime sulla scorta di presunti errori di natura economica e organizzativa che avrebbero portato il Comune a non proseguire immediatamente con le stabilizzazioni. Nel corso della controversia, il Comune di Corleone ha dimostrato di non aver alcun obbligo a stipulare i contratti a tempo indeterminato ma solo la facoltà di prevedere la stabilizzazione degli Lsu ancora precari. Inoltre l’amministrazione, nel suo ricorso, aveva puntato sul fatto che qualunque processo di stabilizzazione o di assunzione di nuovi dipendenti comunali deve sempre essere preceduto da un attenta valutazione della sua fattibilità dal punto di vista economico. Un processo che sarebbe stato impossibile da portare avanti per la particolare situazione finanziaria delle casse del Comune che non avrebbe potuto sostenere negli anni a venire un ulteriore aggravio della spesa per il personale. Per questo motivo i giudici del Tar hanno accolto le argomentazioni della difesa, ritenute legittime le delibere e respinto il ricorso del lavoratore. (*fag*)GdS, 28/8/2022
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