martedì, febbraio 15, 2022

[Sicilia] Ex Province. La Lega per l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio. Depositato un disegno di legge

Marianna Caronia 

Elezione diretta e a suffragio universale dei Presidenti dei Liberi Consorzi e dei Sindaci delle Città metropolitane, con una votazione a turno unico senza ballottaggio, ed elezione diretta degli omologhi Consigli, che avranno un numero variabile tra 18 e 36 di consiglieri, in base alla popolazione residente nella provincia di riferimento, con la reintroduzione dei collegi elettorali esistenti per le precedenti elezioni provinciali.

Introduzione della doppia preferenza di genere (in caso di espressione di due voti di preferenza per il Consiglio, gli stessi devono obbligatoriamente riguardare un candidato ed una candidata).
Questi gli elementi essenziali del disegno di legge regionale che il gruppo parlamentare della Lega, primi firmatari Marianna Caronia e Antonio Catalfamo, ha depositato all’Assemblea Regionale Siciliana oggi.
“La questione relativa all’assetto istituzionale degli organi degli enti intermedi – affermano i sette deputati leghisti all’ARS - si trascina irrisolta da ormai nove anni, ossia fin dall’entrata in vigore della legge regionale 7 del 2013 che ha previsto la soppressione delle Province regionali.”
“Dal 2013  però – affermano Catalfamo, Caronia, Ragusa, Pullara, Figuccia, Cafeo e Sammartino – è profondamente mutato l’orientamento politico e culturale sulla questione, come confermato dal Referendum del 2016 e dalla sentenza della Corte Costituzionale 240 del 2021 che ha fortemente criticato l’attuale situazione di disparità fra le aree metropolitane (il cui Sindaco e automaticamente quello del capoluogo, eletto dai cittadini) e le altre province, i cui cittadini sono di fatto espropriati del diritto ad eleggere il proprio presidente.”
“Ormai da nove anni – conclude Marianna Caronia – le ex province sono state progressivamente svuotate di poteri e risorse, con un danno gravissimo per i territori amministrati e per i servizi ai cittadini; uno svuotamento di poteri e risorse che è coinciso con un indebolimento dei processi di partecipazione e rappresentanza dei cittadini, simboleggiati dall’assenza di elezioni democratiche e da continue nomine di commissari. Oggi è il momento di riaprire il dibattito e trovare una soluzione legislativa che permetta di restituire al più presto ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti.”

A seguire, il testo integrale del DDL:

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dai deputati:  .

 

 

Disposizioni in materia di elezione diretta degli organi di città metropolitane e liberi consorzi. Modifiche alla legge regionale 15/2015

 

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RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

 

 

Onorevoli colleghi,

 

la questione relativa all’assetto istituzionale degli organi degli enti intermedi si trascina irrisolta da ormai nove anni, ossia fin dall’entrata in vigore della legge regionale 7/2013 che ha previsto la soppressione delle Province regionali, in linea con l’indirizzo allora prevalente e che ha poi trovato espressione, nell’ordinamento statale, nella legge 56/2014.

Tale indirizzo vedeva una drastica riduzione delle competenze degli enti intermedi, fino ad abolirne gli organi eletti a suffragio universale, sostituiti da organi più ristretti con composizione elettiva “di secondo livello”, con la vistosa eccezione delle Città metropolitane per le quali si prevedeva che la carica fosse esercitata ex officio dal Sindaco del capoluogo.

 

Proprio tale ultima previsione – l’unica che ha fin’ora effettivamente trovato attuazione anche in Sicilia – è stata oggetto di rilievo critico da parte della Corte costituzionale con la sentenza n.240/2021, per la palese diversità di trattamento che ne deriva fra gli elettori del capoluogo – il cui Sindaco diviene automaticamente “capo” dell’intera Città metropolitana – e quelli degli altri Comuni, ai quali viene in concreto precluso il poter concorrere a determinare, sia pure indirettamente, l’organo di vertice dell’ente territoriale.

 

Compete indubbiamente al legislatore regionale, perciò, intervenire per rimuovere tale distorsione che già lo stesso legislatore aveva più ampiamente superato con la legge regionale 17/2017, ripristinando la previsione dell’elezione diretta di tutti gli organi delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi.

 

Tale norma, ancorché dichiarata incostituzionale con sentenza n.168/2018, può costituire comunque un’opportuna “traccia” per il legislatore odierno, chiamato a confrontarsi con il diverso orientamento politico generale sviluppatosi in materia a partire del referendum costituzionale del dicembre 2016 (al cui impianto era riferibile la previsione della legge 56/2014) e con l’orientamento sopravveniente della Corte costituzionale espresso nella citata sentenza n.240/2021.

 

Si propone, perciò, il testo a suo tempo approvato, con il solo aggiornamento temporale delle disposizioni di carattere transitorio e di prima applicazione, perché il legislatore regionale, anche aprendo un’opportuna interlocuzione con il governo nazionale, possa individuare una soluzione alla criticità di ordine costituzionale sopra richiamata ed alle ulteriori molteplici criticità amministrative emerse nel tempo, definendo un assetto degli enti intermedi che assicuri realmente la rappresentanza democratica.

 

 

---O---

 

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 

 

Art. 1.

Elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale

 

1. L’articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

 

Art. 6.

Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale

 

1. L’elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta, previa delibera della Giunta regionale, con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L’elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno. In sede di prima applicazione della presente legge, l’elezione si svolge alla prima tornata elettorale utile per le elezioni amministrative del 2023

 

2. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale e al segretario del libero Consorzio comunale ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché, anche online, nell’albo pretorio del libero Consorzio comunale entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

 

3. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni del libero Consorzio, contestualmente all’elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale. Sono eleggibili alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l’elezione a consigliere comunale. Il Presidente del libero Consorzio comunale è immediatamente rieleggibile una sola volta.

 

4. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L’elezione si svolge con le modalità di cui all’articolo 18.

 

5. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al Titolo II della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.”.

 

6. Le spese relative al presente articolo a carico della Regione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge trovano copertura per gli anni 2023-2024 a valere sulle risorse di cui al capitolo 190515, Missione 1, Programma 7, del bilancio della Regione.

 

Art. 2. 

Elezione diretta del Sindaco metropolitano

 

1. L’articolo 13 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

 

Art. 13.

Elezione del Sindaco metropolitano

 

1. L’elezione del Sindaco metropolitano è indetta, previa delibera della Giunta regionale, con decreto dell’assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L’elezione  si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno. In sede di prima applicazione della presente legge, l’elezione si svolge alla prima tornata elettorale utile per le elezioni amministrative del 2023.

 

2. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al segretario della Città metropolitana, ai segretari dei comuni che ne fanno parte ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché, anche online, nell’albo pretorio della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

 

3. Il Sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni appartenenti alla Città metropolitana, contestualmente all’elezione del Consiglio metropolitano. Sono eleggibili alla carica di Sindaco metropolitano i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l’elezione a consigliere comunale. Il Sindaco metropolitano è immediatamente rieleggibile una sola volta.

 

4. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L’elezione si svolge con le modalità di cui all’articolo 18.

 

5. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al Titolo II della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.”.

 

6. Le spese relative al presente articolo a carico della Regione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge trovano copertura per gli anni 2023-2024 a valere sulle risorse di cui al capitolo 190515, Missione 1, Programma 7, del bilancio della Regione..

 

Art. 3.

Elezione diretta del Consiglio del libero Consorzio comunale

 

1. All’articolo 7 bis della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni i commi 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

 

5. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è composto dal Presidente del libero Consorzio comunale e da:

 

a) diciotto componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente fino a 300.000 abitanti;

 

b) venticinque componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente superiore a 300.000 ed inferiore a 600.000 abitanti. 

 

6. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni del libero Consorzio, contestualmente all’elezione del Presidente del libero Consorzio comunale. Sono eleggibili alla carica di consigliere i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l’elezione a consigliere comunale. L’elezione si svolge con le modalità di cui all’articolo 18. Si applicano i commi 1, 2 e 5 dell’articolo 6.”.

 

Art. 4.

Elezione diretta del Consiglio metropolitano

 

1. All’articolo 14 bis della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni i commi 5, 6, 7, 8 e 8 bis sono sostituiti dai seguenti:

 

5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

 

a) trenta componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;

 

b) trentasei componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti. 

 

6. Il Consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Città metropolitana. Sono eleggibili alla carica di consigliere i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l’elezione a consigliere comunale. L’elezione si svolge con le modalità di cui all’articolo 18. Il Consiglio metropolitano è eletto contestualmente all’elezione diretta del Sindaco metropolitano.

 

7. L’elezione del Consiglio metropolitano è indetta, previa delibera della Giunta regionale, con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L’elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno. In sede di prima applicazione della presente legge, l’elezione si svolge alla prima tornata elettorale utile per le elezioni amministrative del 2023.

 

8. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana e al segretario della Città metropolitana ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana nonché, anche online, nell’albo pretorio della Città metropolitana entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

 

9. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al titolo II della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.”.

 

Art. 5.

Disposizioni per l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio 

del libero Consorzio comunale e del Sindaco e del Consiglio metropolitano

 

1. All’articolo 18 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 e al comma 3 dopo le parole “del Presidente del libero Consorzio comunale” sono inserite le parole “e del Sindaco metropolitano”;

 

b) il comma 2 è soppresso;

 

c) al comma 3 le parole “, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto,” sono soppresse e sono aggiunte, alla fine, le parole “Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti di cui all’articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Ciascun candidato alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale ovvero di Sindaco metropolitano deve dichiarare all’atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale ovvero del Consiglio metropolitano. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.”;

 

d) al comma 4 dopo le parole “di Presidente del libero Consorzio comunale” sono inserite le parole “e di Sindaco metropolitano” e dopo le parole “a Presidente del libero Consorzio comunale” sono inserite le parole “ed a Sindaco metropolitano”;

 

e) al comma 4 bis le parole “, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto” sono soppresse e sono aggiunte, alla fine, le parole “Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti di cui all’articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.”;

 

f) al comma 4 quater sono apportate le seguenti modifiche:

 

1) sono inserite, all’inizio, le parole “La scheda per l’elezione del Presidente del libero Consorzio comunale ovvero del Sindaco metropolitano è quella stessa utilizzata per l’elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale ovvero di Sindaco metropolitano, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale ovvero di Sindaco metropolitano e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, altresì, votare per un candidato alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale ovvero di Sindaco metropolitano anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.”;

 

2) le parole “, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana” sono sostituite dalle parole “Ai fini dell’elezione il territorio del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana è ripartito in due o più collegi corrispondenti ai collegi per l’elezione del Consiglio provinciale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinati ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14. I seggi spettanti al Consiglio del libero Consorzio comunale ed al Consiglio metropolitano sono attribuiti ad ogni collegio in proporzione alla popolazione legale residente nel collegio, con il sistema dei maggiori resti.”;

 

3) le parole da “Ciascun elettore esprime un voto” fino a “riportati da ciascuna di esse.” sono sostituite dalle parole “Il voto alla lista è espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest’ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza. Nell’elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale l’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione del Presidente del libero Consorzio comunale. Nell’elezione del Consiglio metropolitano l’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione del Sindaco metropolitano.”;

 

4) dopo le parole “ciascuna lista”, ovunque ricorrano, sono inserite le parole “o gruppo di liste” e le parole “il posto è attribuito alla lista” sono sostituite dalle parole “il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste”;

 

5) è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “Nell’elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.”;

 

g) il comma 4 quinquies è sostituito dai seguenti:

 

4 quinquies. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste che non abbiano conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi nell’intero territorio del libero Consorzio comunale ovvero della Città metropolitana. Al fine della determinazione del quoziente elettorale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi.

 

4 sexies. Nell’elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio è assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun’altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4 quater. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al Presidente del libero Consorzio comunale ovvero al Sindaco metropolitano eletto è attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi.”;

 

h) il secondo periodo del comma 5 è soppresso;

 

i) al comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:

 

1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti: 

a) determina il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista ai sensi del comma 4 quater; 

a bis) procede all’assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei collegi ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;”;

 

2) alla lettera b) le parole “ponderata” e “ponderati” sono soppresse;

 

3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

c) procede alle relative proclamazioni.”;

 

l) al comma 12 le parole “, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana,” e la parola “ponderata” ed il secondo periodo sono soppressi;

 

m) il comma 15 è soppresso.

 

Art. 6.

Indennità di carica

 

1. L’articolo 20 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

 

Art. 20.

Indennità per le cariche negli organi degli enti di area vasta

 

1. Al Presidente del libero Consorzio comunale ed al Sindaco metropolitano è attribuita un’indennità pari a quella spettante al sindaco del comune capoluogo del relativo libero Consorzio comunale o della relativa Città metropolitana.

 

2. I componenti del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano esercitano le loro funzioni a titolo gratuito. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di rimborsi agli amministratori locali di cui all’articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

 

3. Gli incarichi di componente dell’Assemblea del libero Consorzio comunale e della Conferenza metropolitana sono esercitati a titolo gratuito.

 

4. Restano a carico dei rispettivi enti di area vasta gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente.

 

5. Le spese derivanti dall’applicazione del presente articolo rimangano a carico dei rispettivi enti. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.”.

 

Art. 7.

Abrogazioni e modifiche

 

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) all’articolo 1, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

 

b) all’articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica del Presidente del libero Consorzio comunale si procede, entro sessanta giorni dalla cessazione, all’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio del libero Consorzio comunale.”;

 

c) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: 

Art. 14 Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano - 1. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica del Sindaco metropolitano si procede, entro sessanta giorni dalla cessazione, all’elezione del nuovo Sindaco metropolitano e del nuovo Consiglio metropolitano.

 

2. Fino all’elezione del nuovo Sindaco metropolitano, le relative funzioni sono esercitate dal Vicesindaco metropolitano.”;

 

d) all’articolo 19, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

1. Il Presidente del libero Consorzio comunale, il Sindaco metropolitano, il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano durano in carica cinque anni.”;

 

e) l’articolo 51 è sostituito dal seguente:

Art. 51 Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta - 1. Nelle more dell’insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane eletti secondo le disposizioni della presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2023, le funzioni degli enti area vasta continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell’articolo 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.”.

 

Art. 8.

Norma finale

 

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

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