Ordinanza contingibile e urgente n. 85 del 22 agosto 2021 adottata dal presidente della Regione Siciliana on. Sebastiano Musumeci:
“1. Nei Comuni indicati nell’allegato “A”, oltre alle vigenti diposizioni per il contenimento del contagio, si applicano dal 24 agosto 2021 fino al 6 settembre 2021 compreso, le seguenti misure: a) uso obbligatorio delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso e in quelli all’aperto ove sono presenti più soggetti (quali ad esempio strade e piazze), ad eccezione dei bambini di età inferiore ai dodici anni, dei soggetti affetti da patologie che ne rendono incompatibile l’utilizzo e di coloro che, nel rispetto delle misure di prevenzione, effettuano attività sportiva all’aperto; b) divieto di assembramento nelle aree pubbliche; c) per le attività di banchetto e per gli eventi privati restano ferme le disposizioni vigenti con obbligo di tampone rinofaringeo per gli operatori e per i partecipanti nelle 48 ore antecedenti l’evento.
2. Il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria provinciale competente per territorio promuove, con immediatezza dalla entrata in vigore della presente Ordinanza, con i Sindaci dei Comuni di cui all’allegato “A”, il Direttore del Distretto territorialmente competente e la rappresentanza dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta un tavolo tecnico finalizzato al raggiungimento del previsto target del 70% dei vaccinati in prima dose nel territorio comunale. Per il raggiungimento del predetto obiettivo, l’Azienda sanitaria provinciale competente è autorizzata a compiere gli atti amministrativi necessari al reperimento del personale amministrativo e medico, previa consultazione dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta operanti sul territorio comunale, finalizzato ad attivare modalità di vaccinazione decentrata e domiciliare.
3. Alla scadenza della efficacia della presente Ordinanza il Dipartimento di prevenzione dell’Asp territorialmente competente monitora i livelli di adesione alla campagna vaccinale e la diffusione del contagio. Nel caso di mancata progressione del target previsto dei vaccinati in prima dose nel territorio comunale e di concomitante diffusione del contagio superiore al parametro di 250 casi per centomila abitanti, vengono, con separata Ordinanza, disposte le ulteriori misure di contenimento”.
Ecco i comuni di cui all’allegato “A”:
nell’Agrigentino: Licata, Porto Empedocle, Racalmuto, Ravanusa;
nel Nisseno: Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi (zona arancione), Riesi;
nel Catanese: Aci Castello, Castel di Iudica, Fiumefreddo di Sicilia, Grammichele, Gravina di Catania, Mascalucia, Mazzarrone, Motta Sant’Anastasia, Palagonia, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Valverde, Viagrande;
nell’Ennese: Barrafranca (zona arancione), Piazza Armerina, Pietraperzia;
nel Messinese: Pace del Mela, Rodì Milici, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Villafranca Tirrena;
nel Palermitano: Capaci, Cinisi, Terrasini;
nel Ragusano: Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Vittoria;
nel Siracusano: Augusta, Avola, Carlentini, Francofonte, Lentini, Noto, Pachino, Priolo Gargallo, Rosolini, Solarino;
nel Trapanese: Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Pantelleria.
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