Pubblichiamo l'art. 1 del Decreto Presidente Repubblica di oggi 25 marzo 2020 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), dove vengono elencati i divieti e le limitazioni. Speriamo di fare cosa gradita per i lettori
1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.
1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.
1. 2. Ai sensi e per le
finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo criteri di
adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente
presente su specifiche parti ovvero sull’intero territorio nazionale, una o più
tra le seguenti misure:
a)
limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla
possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non
per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da
esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni;
b) chiusura
al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o
altre aree analoghe;
c) divieto
di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
d)
applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno
avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
e) divieto
assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone
fisiche sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al
virus;
f)
limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o
aperti al pubblico;
g)
limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura,
di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche
di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
h)
sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei
luoghi destinati al culto, nonché completa chiusura degli stessi;
i) chiusura
di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e
sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri
analoghi luoghi di aggregazione;
l)
sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni
altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di
svolgimento a distanza;
m) limitazione
o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in
luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura
temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti
sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento
degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
n)
limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e
motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
o)
possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e
regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di
trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto
pubblico locale;
p)
sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine
e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le
università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,
di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università
per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da
altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di
altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità
di svolgimento di attività formative a distanza;
q)
sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio,
delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio
nazionale sia all’estero;
r)
limitazione, sospensione dell’apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli
altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42;
s)
limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche con
possibilità di fare salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica
utilità;
t)
limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate
all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con
possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;
u)
limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio,
garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di
prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di
persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per
garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v)
limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di
bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi
bar e ristoranti;
z)
limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività
professionali e di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di
pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio
e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a
prevenire o
ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con
adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa)
limitazione o chiusura di fiere e mercati, garantendo comunque un’adeguata
reperibilità dei generi alimentari;
bb)
specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale
di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso
(DEA/PS);
cc)
limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non;
dd) obblighi
di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che
sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come
identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della
salute;
ee) disporre
misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff)
consentire o comunque regolamentare la modalità di lavoro agile per ogni
rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
gg)
previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte
del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone,
con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o
ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove
non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di
protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione
individuale.
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