Il Consorzio Salus Lab, operante nella branca di diagnostica di
laboratorio, aveva presentato un’istanza di trasferimento di un laboratorio da
Termini Imerese a Chiusa Sclafani. I distretti sanitari competenti esprimevano
pareri favorevoli al trasferimento. Successivamente la società Emoteam
Laboratori analisi , in persona del legale rappresentante Dott. Tommaso
Calamia, chiedeva di essere autorizzata ad istituire un punto prelievi presso
il comune di Chiusa Sclafani, ma la richiesta veniva rigettata. Allora la
Emoteam, proponeva un ricorso davanti al Tar Sicilia, per l’annullamento sia
del provvedimento di rigetto della richiesta di autorizzazione alla istituzione
di un punto prelievi nel comune di Chiusa Sclafani sia del parere positivo
espresso al trasferimento a Chiusa Sclafani di un punto prelievi aggregato al
Consorzio salus Lab.
Il Tar accoglieva il ricorso ed annullava i provvedimenti impugnati ma il
Consorzio Salus Lab, in persona del legale rappresentante dott.
Arcangelo Vitale, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e
Giuseppe Impiduglia, proponeva appello davanti al CGA per la riforma, previa
sospensione dell’esecutività, della sentenza del TAR sfavorevole.
Già in sede cautelare il CGA, in accoglimento della richiesta avanzata
dagli avvocati Rubino e Impiduglia, aveva sospeso l’esecutività della sentenza
appellata, in ragione del pregiudizio di estrema gravità non solo economico che
potrebbe derivare dalla chiusura del punto di accesso a Chiusa Sclafani. Presso
tale comune, infatti, non è presente alcun altro laboratorio di analisi e
quello più vicino si trova a Bisacquino.
Da ultimo, il CGA (Presidente dott. Claudio Contessa, Relatore Prof.
Giuseppe Verde), condividendo le tesi degli avvocati Rubino e Impiduglia, ha
riformato la sentenza del TAR Sicilia Palermo nella parte in cui il giudice
adito aveva annullato l’autorizzazione sanitaria rilasciata al Consorzio Salus
Lab. Soc. Cons. a r.l., per la materiale attivazione del punto di accesso in
Chiusa Sclafani.
In particolare, il CGA ha chiarito che non può rappresentare ostacolo
all’istituzione di un punto prelievo a Chiusa Sclafani la circostanza che
presso il limitrofo comune di Bisacquino ne sia presente un’altro. Ed invero,
la normativa vigente non vieta di istituire un nuovo “punto prelievi”, anche a
distanza inferiore ai dieci chilometri, laddove ve ne sia già uno, imponendo
una distanza minima solo con riferimento ai laboratori. Il CGA ha, pertanto,
ritenuto legittima l’autorizzazione all’apertura di un punto prelievo presso il
Comune di Chiusa Sclafani, non trattandosi di un laboratorio e non determinando
alcun incremento per la spesa sanitaria.
Per effetto della suddetta sentenza del CGA il punto di accesso analisi
cliniche presso il comune di Chiusa Sclafani potrà continuare ad operare, con
enormi vantaggi per i cittadini di Chiusa Sclafani, che non dovranno più
recarsi presso il Comune di Bisacquino per effettuare i prelievi.
www.grandangoloagrigento.it, Gen
8, 2020
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