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Il sindaco
e tutti gli assessori in carica dal maggio 2012 all’agosto 2016 hanno ricevuto
da parte del Tribunale la comunicazione della loro INCANDIDABILITA’ per le
elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali sia a Corleone che
in qualunque altro comune della Sicilia. Insieme a loro hanno ricevuto la
stessa comunicazione tutti i consiglieri comunali i cui nomi compaiono nel
decreto di scioglimento come “attori” che hanno favorito/consentito le
infiltrazioni e/o i condizionamenti mafiosi nel comune di Corleone. Contro tali
provvedimenti tutti gli interessati hanno presentato, come consente la legge,
ricorso con l’assistenza dei legali, tra cui l’avv. Antonio Di Lorenzo, l’avv.
Gaetano La Venuta e l’avv. Vincenzo Pillitteri. I ricorsi già sono stati
discussi nei giorni scorsi e, da un giorno all’altro, si aspettano le sentenze
definitive, che difficilmente potranno modificare la loro condizione. In
sostanza, quasi tutta la classe dirigente che ha governato Corleone negli
ultimi anni si è auto-azzerata con i suoi comportamenti che hanno convinto lo
Stato a decretare lo scioglimento per mafia.
Ma vediamo
cosa prevede la legge al riguardo. Pare che saranno solo in pochi a "salvarsi" dei consiglieri dell'ex maggioranza. Mentre non sono stati scalfiti dalle indagini i consiglieri di opposizione (ad eccezione dell'ex presidente Stefano Gambino, per l'incendio dell'escavatore), che spesso avevano denunciato "in diretta" le malefatte di Savona & C.
Il comma 4
dell’art. 143 TUEL dispone che lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale comporta la
cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della
provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle
leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti;
il successivo comma 11 introduce una figura di incandidabilità, prevedendo che, fatta salva ogni altra misura
interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al
presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui
territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al
primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro
incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo.
La
questione interpretativa portata all’attenzione della Suprema Corte, e risolta
con la sentenza in esame, riguarda due diversi profili. Sotto un primo profilo
ci si chiede quali sia la tipologia di elezioni tra quelle indicate (ossia
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali) alla quale la norma si
riferisce nel prevedere l’incandidabilità.
La Corte
di Cassazione, nel risolvere il quesito, si attiene in prima battuta ad un
profilo strettamente letterale, attribuendo rilevanza alla presenza della
congiunzione “e” tra le tipologie di elezioni, in luogo della disgiuntiva “o”
che avrebbe potuto rendere valutabile una diversa opzione interpretativa[3]. Dunque, poiché il legislatore avrebbe
congiunto e non disgiunto gli elementi lessicali “elezioni regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali”, l’incandidabilità
non potrebbe che riguardare la prima di ognuna delle suddette tornate elettorali
successive allo scioglimento. Una diversa interpretazione, peraltro, pare alla
Corte contraria alla ratio
legis della
disposizione, che è quella di amputare
cautelativamente, con la dichiarazione di incandidabilità, i rischi di
proiezioni criminali nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento
che si svolge nel perimetro regionale di riferimento dell’ente disciolto.
Non
sarebbe dunque compatibile con l’intento sanzionatorio e preventivo della
normativa circoscrivere la portata dell’incandidabilità a una soltanto delle
tipologie di elezioni tra quelle indicate, essendo l’interesse tutelato di più
ampia portata e richiedendo come tale una portata applicativa idonea a impedire
il propagarsi dei fenomeni di condizionamento/infiltrazione mafiosa in altre
realtà rappresentative.
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