Perchè? Perchè si valuta la collusione quando lo scambio mette in gioco il vil denaro. Appalti, autorizzazioni, controllo della spesa pubblica, orientamento sulle normative a favore dei mafiosi… Niente, tutte queste tipologie di scambio la facevano franca.
Alla Camera mesi fa è stato approvato un testo, all’unanimità. Sembrava un ottimo risultato, ma appena si è letto il contenuto della norma si sono scatenate le polemiche e buona parte del mondo antimafia si è, giustamente, ribellato. Si è riusciti alla Camera ad inserire la formuletta “altre utilità”, che mancava nel testo vigente del 416-ter. Per il resto si sono fatti passi indietro.
Al Senato è iniziato, quindi, un lungo braccio di ferro per migliorare il provvedimento approvato alla Camera. Alla fine in Commissione giustizia, grazie all’emendamento a prima firma Lumia, è stato licenziato un nuovo testo che raggiunge l’obiettivo di colpire realmente lo scambio politico-mafioso. Intanto, si è ampliata la fattispecie delle altre utilità mettendo la formula più efficace di “qualunque altre utilità”. La nuova stesura non punisce soltanto lo scambio “consumato”, ma anche la fase altrettanto pericolosa delle “promesse”. Si è allargato lo spettro delle condotte da punire fino a sanzionare quegli accor! di promessi o realizzati “in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione” mafiosa. Infine, la durata delle pene alla Camera fissata da 4 a 10 anni, in Commissione giustizia al Senato è stata aumentata alla pena ben più severa prevista dal 416-bis, ovvero da 7 a 12 anni.
In Commissione si è raggiunta anche una grande convergenza tra la maggioranza, che si è presentata unita, e una parte cospicua dell’opposizione, 5stelle, Lega e Sel. Adesso l’Aula del Senato può approvare un testo che alza il livello della lotta alle mafie, in grado così di colpire concretamente il nodo mafia-politica, che è stato sempre la forza delle organizzazioni mafiose“.
È anche questo il modo migliore per dare una risposta forte e chiara a Cosa nostra e a Riina, in questo momento drammatico e decisivo per la credibilità della politica e dello Stato.
Giuseppe Lumia
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1.7 (testo 2)
Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Manconi,
Ranucci, Cappelletti, Giarrusso, Buccarella, Airola, De Pin, Buemi, Albertini,
D’Ascola Sostituire l’articolo con il seguente: «Art. 1. – 1. L’articolo
416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: ’’Art. 416-ter. – (Scambio
elettorale politico mafioso). – 1. Chiunque accetta la promessa di procurare
voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio
dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra
utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le
esigenze dell’associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo
comma dell’articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette di
procurare voti con le modalità di cui al primo comma».
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