martedì, luglio 30, 2013

Ecco il testo dei "Patti di Corleone"

Manifestazione contadina a Corleone all'epoca dei Fasci
PATTI COLONICI per l’annata agraria 1893-94 stabiliti dal Comitato agricolo, nel Congresso dei Fasci svoltosi a Corleone il 30 luglio 1893[1]

Stabilita come base la mezzadria, ed abolito il terraggio terratico[2], la terra è sempre apprestata dal proprietario ed anche la semente a fondo perduto: cioè realforte biancuccia, gigante, scavorella ed altro, salma un mezzo pari ad ettari 3.09.6 per ogni salma. Timilia, salma un mezzo pari ad ettari 3.09.06 per ogni salma di terra di estensione pari ad ettari 2,68.
Quando la coltivazione della terra vien fatta con il lavoro umano l’intiera produzione viene divisa in parti uguali, tra colono e proprietario senza tener conto della qualità della terra.
Se la cultura delle terre galibe il colono la fa con l’aratro, deve compensare al padrone tumuli 6 di frumento prelevandolo  dalla metà. Avvenendo il caso di sopra con le terre (ristoppie) la rivalsa è di tumuli 5.

Qualora un proprietario concede terre per la semina delle fave la convenzione è intesa per due annualità nel modo seguente: il primo anno il padrone appresta la terra e concime e il colono esegue tutti i lavori a cominciare dal caricare il letame dal posto in cui trovasi al sito da concimare e così di seguito fino alla fine, mettendo lui la sementa delle fave e resta padrone assoluto dell’intera produzione. L’anno appresso il proprietario appresta terre e seme frumento nelle proporzioni anzidette, restando l’obbligo al colono di rivalere al padroni con tumuli 12 di frumento per ogni salma e ciò dalla sua metà. Qualora il proprietario prepara la terra arandola una sola volta (fiaccatina) il mezzadro deve rivalerlo con 10 tumuli di frumento per ogni salma di terra dalla sua parte. Se la terra sarà arata due volte (fiaccatina e rifondi mento) la rivalsa come sopra raggiunge i tumuli 16.
Ove poi le arature saranno tre o poco più la ripartizione avviene a terzo, cioè due terzi il proprietario e un terzo il lavoratore.
La semente dell’orzo è fissata a tumuli 26 e della avena a tumuli 28 sempre a fondo perduto, solo che il mezzadro deve prelevare e restituire al padrone dalla sua produzione la metà della semente avuta e ciò per ogni salma di terra di terra coltivata.
La spigolatura dopo usciti i covoni è facoltata al colono e di quest’ultimo è l’intero ricavato.
Durante l’anno colonico se al mezzadro occorre pane, il padrone deve soccorrerglielo salvo a ritenersi frumento sul raccolto e ciò nelle proporzioni di n. 9 pani di Kg. 1,600 ciascuno per ogni tumulo di frumento.
Il padrone percepisce un tumulo del prodotto a titolo di diritto di custodia, solo nei casi 1 e 2 questo diritto viene aumentato a tumuli due e ciò prelevando sempre dalla metà del prodotto spettante al mezzadro.
(ASP cat. 20 f. 154)



[1] Ap. Salvatore Francesco Romano, Storia dei Fasci siciliani, Bari, Laterza, 1959, pp. 297-298.
[2] Il terraggio terratico era un compenso fisso in grano per una determinata misura di terra a prescindere dall’andamento dell’annata agraria.

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