PATTI COLONICI per l’annata agraria 1893-94 stabiliti dal
Comitato agricolo, nel Congresso dei Fasci svoltosi a Corleone il 30 luglio 1893[1]
Stabilita come base la mezzadria,
ed abolito il terraggio terratico[2], la
terra è sempre apprestata dal proprietario ed anche la semente a fondo perduto:
cioè realforte biancuccia, gigante, scavorella ed altro, salma un mezzo pari ad
ettari 3.09.6 per ogni salma. Timilia, salma un mezzo pari ad ettari 3.09.06
per ogni salma di terra di estensione pari ad ettari 2,68.
Quando la coltivazione della terra
vien fatta con il lavoro umano l’intiera produzione viene divisa in parti
uguali, tra colono e proprietario senza tener conto della qualità della terra.
Se la cultura delle terre galibe
il colono la fa con l’aratro, deve compensare al padrone tumuli 6 di frumento
prelevandolo dalla metà. Avvenendo il
caso di sopra con le terre (ristoppie) la rivalsa è di tumuli 5.
Qualora un proprietario concede
terre per la semina delle fave la convenzione è intesa per due annualità nel
modo seguente: il primo anno il padrone appresta la terra e concime e il colono
esegue tutti i lavori a cominciare dal caricare il letame dal posto in cui
trovasi al sito da concimare e così di seguito fino alla fine, mettendo lui la
sementa delle fave e resta padrone assoluto dell’intera produzione. L’anno
appresso il proprietario appresta terre e seme frumento nelle proporzioni
anzidette, restando l’obbligo al colono di rivalere al padroni con tumuli 12 di
frumento per ogni salma e ciò dalla sua metà. Qualora il proprietario prepara
la terra arandola una sola volta (fiaccatina) il mezzadro deve rivalerlo con 10
tumuli di frumento per ogni salma di terra dalla sua parte. Se la terra sarà
arata due volte (fiaccatina e rifondi mento) la rivalsa come sopra raggiunge i
tumuli 16.
Ove poi le arature saranno tre o
poco più la ripartizione avviene a terzo, cioè due terzi il proprietario e un
terzo il lavoratore.
La semente dell’orzo è fissata a
tumuli 26 e della avena a tumuli 28 sempre a fondo perduto, solo che il
mezzadro deve prelevare e restituire al padrone dalla sua produzione la metà
della semente avuta e ciò per ogni salma di terra di terra coltivata.
La spigolatura dopo usciti i
covoni è facoltata al colono e di quest’ultimo è l’intero ricavato.
Durante l’anno colonico se al
mezzadro occorre pane, il padrone deve soccorrerglielo salvo a ritenersi
frumento sul raccolto e ciò nelle proporzioni di n. 9 pani di Kg. 1,600
ciascuno per ogni tumulo di frumento.
Il padrone percepisce un tumulo
del prodotto a titolo di diritto di custodia, solo nei casi 1 e 2 questo
diritto viene aumentato a tumuli due e ciò prelevando sempre dalla metà del
prodotto spettante al mezzadro.
(ASP cat. 20 f. 154)
Nessun commento:
Posta un commento