Mariella Maggio |
Atti parlamentari Assemblea regionale siciliana
XVI
Legislatura Documenti:
disegni di legge e relazioni Anno 2013
(n. )
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal deputato: Maggio
TITOLO DEL
DISEGNO DI LEGGE IN CORSIVO
Modalità
di erogazione dei contributi regionali alle istituzioni culturali
----O----
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
Onorevoli colleghi,
con questo
disegno di legge vogliamo proporre una riforma complessiva delle modalità di
finanziamento delle istituzioni culturali regionali. Pensiamo che sia arrivato
il momento di svincolare definitivamente le modalità di contribuzione delle
istituzioni culturali finanziate dalla Regione dallo stato di incertezza in cui
esse versano. Il nostro obiettivo e interesse primario è che le istituzioni che
possiedono un consistente patrimonio da tutelare e quelle che promuovono la
cultura e l’educazione permanente della collettività non debbano più trovarsi
relegate in situazioni di immobilismo e di inattività, ovvero nella condizione
di non poter programmare la propria attività ordinaria. La finalità del
presente disegno di legge è dunque l’individuazione di requisiti scientifici
sui quali ordinare e modulare il finanziamento alle istituzioni culturali, fino
ad oggi legate a doppio filo alle contribuzioni previste tramite la ex-tabella
H.
Questo
disegno di legge, che sottoponiamo all’approvazione dell'Assemblea, vuole
affermare il principio della certezza delle erogazioni per le istituzioni
culturali regionali. Per far ciò, si propone la formazione di un sistema di
finanziamento triennale sul quale far poggiare una nuova politica di
valorizzazione e di promozione della cultura in Sicilia. Tale finanziamento deve essere estraneo a valutazioni discrezionali e politiche,
e poggiare definitivamente su criteri certi, certificabili e trasparenti al fine della esclusiva crescita civile, sociale e politica dei cittadini.
Il disegno
di legge che si sottopone alla vostra attenzione ha due linee guida, ovvero
l’individuazione di requisiti generali, indispensabili per accedere ai
finanziamenti ordinari, e quello di criteri accessori, che consentono di
accedere alle contribuzioni straordinarie. Dunque, il disegno di legge prevede
da un lato una programmazione triennale del contributo alle istituzioni culturali
e, dall’altro, una contribuzione straordinaria, annuale e/o legata a singole
iniziative, come qui di seguito illustrato.
All'articolo
2, Obiettivi, si prevede che la
Regione debba sostenere, determinare e programmare la contribuzione economica
alle istituzioni culturali, perseguendo l’esclusivo finanziamento di alcune di
esse in possesso di requisiti stabiliti dal presente disegno di legge.
L’obiettivo è che la certezza dell’erogazione dei finanziamenti permetta alle
istituzioni culturali regionali l’organizzazione e la programmazione dei loro investimenti,
anche per sostenere la formazione e la valorizzazione di giovani ricercatori.
In tal senso, la Regione interviene: a favore della promozione del sistema
della ricerca siciliana svolta dalle istituzioni culturali, nell'ambito della
ricerca nazionale ed europea, valorizzando le collaborazioni internazionali e le
valutazioni sistematiche delle istituzioni culturali i cui requisiti di finanziamento
riposano sulla adozione di criteri obiettivi e certificati; sulla verifica
periodica dei loro risultati nel raffronto con i compiti istituzionali
previsti; sulla certificazione dei criteri di bilancio e conformità delle modalità
di spesa; sulla verifica della capacità di promuovere la più ampia fruizione
dei propri contenuti culturali presso tutti gli strati della cittadinanza;
sulla pubblicizzazione dei programmi, delle attività, dei risultati e dei
bilanci.
All’articolo 3 si prevedono le modalità di finanziamento con contributo
ordinario triennale tramite decreto dell’Assessorato regionale dei beni
culturali e dell’identità siciliana (d’ora in poi Assessore), di concerto con
l’Assessorato regionale dell’economia. L’elenco delle istituzioni fruitrici è
rivisto ogni tre anni con la medesima procedura da parte della Presidenza della
Regione e dell’Assessore.
All’articolo 4 si individuano i requisiti fondamentali per accedere al
contributo ordinario triennale, ovvero: essere state istituite con legge
regionale o dello Stato e svolgere i compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure
essere in possesso della personalità giuridica e regolarmente iscritte nel
registro regionale delle persone giuridiche istituito presso la Regione siciliana;
non avere fine di lucro; promuovere e svolgere in modo continuativo attività di
ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento
delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, corsi,
attribuzione per concorso di borse di studio e attività programmate di
diffusione culturale; disporre di un rilevante patrimonio librario,
archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il
supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa; svolgere e
fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati
all'attività di ricerca e al patrimonio documentario; organizzare convegni,
mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione
all'attività di ricerca svolta dall'istituzione; programmare l'attività sulla
base di un piano almeno triennale; essere in grado di documentare l’attività
svolta nel triennio precedente alla richiesta del contributo, nonché presentare
i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari
competenti; presentare il programma di attività per il triennio successivo;
disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento
delle proprie attività.
All’articolo 5 si formula la determinazione del contributo da parte
dell’Assessore che deve essere proporzionato alla consistenza del patrimonio
librario storico e all’incremento di quello corrente, valorizzati dall'adesione
al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere
internazionale; alla consistenza e l'arricchimento del patrimonio librario,
archivistico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di
notevole interesse; all’apertura e alla pubblica fruizione dei materiali citati,
secondo uno specifico calendario ufficiale; allo svolgimento di attività e
programmi di ricerca aperti alla partecipazione mediante bandi pubblici; allo
svolgimento di attività scientifico-culturali di interesse pubblico a livello
regionale, nazionale o internazionale.
All’articolo 6 si elencano i requisiti accessori per accedere al
contributo ordinario, ovvero: permettere la fruizione del patrimonio attraverso
l’apertura al pubblico regolata da orari; sviluppare attività di catalogazione
e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione database e di immagini
che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione
degli Assessorati competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca
scientifica; svolgere un'attività editoriale, o comunque di promozione di pubblicazioni,
conforme ai propri fini istituzionali; svolgere attività di promozione, informazione e
divulgazione connesse alla valorizzazione della figura e dell’opera dell’autore
cui l'istituzione culturale è dedicata e/o organizzare eventi culturali
finalizzati alla promozione e diffusione della sua opera.
All’articolo 7 si predispongono le modalità di revisione e controllo da
parte dell’Assessore, che si basano sui registri di bilancio annuale,
preventivi e consuntivi, redatti secondo le istruzioni ministeriali e
deliberati dai propri organi statutariamente competenti; sulle relazioni
dell'attività svolta e sul programma che le istituzioni intendono svolgere;
sulle delibere e gli atti che l’Assessore ritiene necessario acquisire. In caso
di mancata trasmissione della documentazione ora elencata, l’Assessore può
disporre l'esclusione di una istituzione dal finanziamento.
All’articolo 8 si definiscono i criteri di sospensione del contributo per
sistematica inattività dell'istituzione, di cui l’Assessore deve tenere conto.
All’articolo 9 si prevedono i contributi annuali alle istituzioni
culturali che, contemporaneamente: svolgano la loro attività da almeno un
triennio; prestino rilevanti servizi in campo culturale; promuovano e svolgano
attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a
carattere scientifico; svolgano la propria attività sulla base di un programma
almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.
All’articolo 10 si definiscono le modalità di
accesso ai contributi straordinari e
diverse modalità di finanziamento alle istituzioni culturali che ne fanno
richiesta, entro il primo trimestre di ogni anno, per singole iniziative di
particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi
straordinari di ricerca ovvero in caso di finanziamenti diretti della
Presidenza della Regione o da parte di altri Assessorati.
TITOLO
I
Individuazione, requisiti e
finanziamento delle istituzioni culturali regionali
Art.
1.
Finalità
l.
La Regione sostiene e finanzia le istituzioni culturali che favoriscono lo
sviluppo e la diffusione delle conoscenze grazie ai loro patrimoni culturali da
tutelare, conservare, valorizzare e promuovere e in tal modo, concorre a incentivare
il sistema regionale della ricerca.
Art.
2.
Obiettivi
l.
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nel
sostenere, determinare e programmare il finanziamento alle istituzioni
culturali, persegue i seguenti obiettivi:
a)
finanziare le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all’art. 4
e promuovere la ricerca al fine di consentire:
b)
agevolare la fruizione del patrimonio librario,
archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo,
la diffusione della cultura e la promozione della ricerca in campo umanistico e
scientifico;
c)
consentire la certezza del finanziamento ed l’efficace programmazione da parte
delle istituzioni culturali;
d)
favorire l’organizzazione e programmazione degli investimenti delle stesse
istituzioni culturali, anche per sostenere la formazione e la valorizzazione di
giovani ricercatori;
e)
promuovere il finanziamento al sistema della ricerca siciliana svolto dalle
istituzioni culturali nell'ambito della ricerca nazionale ed europea, valorizzando
le collaborazioni internazionali.
2.
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione valuta
sistematicamente le istituzioni culturali e il loro possesso dei requisiti di
cui all’art. 4 attraverso le seguenti azioni:
a)
adozione di criteri obiettivi e di certificati metodi di valutazione al fine
dell’erogazione del contributo;
b)
verifica periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni culturali di cui
all’art. 4, nel raffronto con i compiti istituzionali previsti dalle stesse
istituzioni culturali;
c)
certificazione dei criteri di bilancio e conformità dei metodi di spesa delle
istituzioni culturali di cui all’art. 4;
d)
verifica della capacità di promuovere la più ampia fruizione dei propri contenuti
culturali presso tutti gli strati della cittadinanza;
e)
pubblicizzazione dei programmi, delle attività, dei risultati e dei bilanci
delle istituzioni culturali.
3.
La Regione, riconoscendo alle istituzioni culturali un ruolo rilevante nella
elaborazione e trasmissione della cultura, ne sostiene l’impegno con contributi
finanziari concessi esclusivamente sulla base dei criteri e dei requisiti fondamentali
di cui all’art. 4.
Art. 3.
Modalità di finanziamento
1.
Le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 a
decorrere da trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario triennale della Regione. L’Assessorato
regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana (d’ora in poi Assessore)
con proprio decreto, di concerto con l’Assessorato regionale dell’economia,
sentito il parere della commissione parlamentare permanente per materia
(Commissione V Cultura, Formazione e Lavoro), delibera l’entità del contributo
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
L’elenco delle istituzioni fruitrici è sottoposto a revisione ogni tre anni con
la medesima procedura, da parte della Presidenza della Regione e dell’Assessore.
3.
Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alla Commissione V
unitamente ad un prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati
preventivi e consuntivi relativi al bilancio ed all'attività delle istituzioni
culturali di cui al medesimo comma 1.
Art. 4.
Requisiti fondamentali
1.
Ai fini dell’ottenimento del finanziamento le istituzioni culturali devono:
a) essere state istituite con legge
regionale o dello Stato, e svolgere i compiti stabiliti dalla stessa legge,
oppure essere in possesso della personalità giuridica e regolarmente iscritte
nel registro regionale delle persone giuridiche istituito presso la Regione
siciliana ai sensi del DPR
10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione
delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1
della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;
b) non avere fine di lucro;
c) promuovere e svolgere in modo
continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e
fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso
seminari permanenti, corsi, attribuzione per concorso di borse di studio e
attività programmate di diffusione culturale;
d) disporre di un rilevante patrimonio librario,
archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il
supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa;
e) svolgere e fornire servizi, di accertato
e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio
documentario;
g) organizzare convegni, mostre e altre
manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di
ricerca svolta dall'istituzione;
h) programmare l'attività sulla base di un piano
almeno triennale;
l) essere in grado di documentare l’attività
svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo nonché presentare i
relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti;
m) presentare il programma di attività per
il triennio successivo;
n) disporre di una sede adeguata e delle
attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività.
2.
Per accedere ai contributi ordinari triennali le istituzioni culturali oltre a
possedere i requisiti di cui al comma 1 devono essere costituite e svolgere un'attività
continuativa da almeno tre anni.
Art. 5.
Determinazione del contributo
1.
Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 1, l’Assessore deve
tenere conto prioritariamente dei seguenti elementi:
a) la consistenza del patrimonio librario
storico e l’incremento di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio
bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;
b) la consistenza e l'arricchimento del
patrimonio librario, archivistico, museale, cinematografico, musicale o
audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36
del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
c) l’apertura
alla pubblica fruizione dei citati materiali, secondo uno specifico calendario
ufficiale;
d) lo svolgimento di attività e programmi
di ricerca aperti alla partecipazione mediante bandi pubblici;
e) lo svolgimento
di attività scientifico-culturale di interesse pubblico a livello regionale,
nazionale o internazionale.
2. Sulla base di questi parametri
l’entità del contributo sarà articolato in 3 fasce, con privilegio accordato
alle istituzioni dotate di rilevante patrimonio culturale aperto alla fruizione
regolare.
Art. 6.
Requisiti accessori
1.
Le istituzioni culturali possono accedere a una migliore rimodulazione del
finanziamento e, in tal senso,
all’ottenimento di un contributo più elevato se rispettano i seguenti
requisiti accessori per:
a) permettere la fruizione del patrimonio
attraverso l’apertura al pubblico delle istituzioni regolata da orari;
b) sviluppare
attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla
costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano strumenti
significativi per le attività di programmazione degli Assessorati competenti
nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;
c) svolgere un'attività editoriale o
comunque di promozione di pubblicazioni conforme ai propri fini istituzionali;
d) consentire
l’attività di promozione, informazione e divulgazione connessi alla
valorizzazione della figura e dell’opera dell’autore cui l'istituzione
culturale è dedicata e/o organizzare eventi culturali finalizzati alla
promozione e diffusione della sua opera.
Art. 7.
Modalità di revisione e controllo
1. Le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di
cui all'art. 4 sono tenute a pubblicare on-line il proprio bilancio come
previsto dalla legge regionale del 05 aprile 2011, n. 5. I bilanci devono
essere “pubblici ed
assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici
degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati” come previsto al comma 3 della
medesima legge regionale 5/2011.
2.
Le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 sono sottoposte
all’opera di controllo e revisione dell’Assessore per quanto riguarda la
destinazione dei fondi loro assegnati e sono tenute a trasmettere allo stesso
Assessore:
a) i bilanci annuali preventivi e
consuntivi redatti secondo le istruzioni ministeriali, deliberati dai propri
organi statutariamente competenti;
b) una relazione sull'attività svolta e il
programma che l’istituzioni intende svolgere;
c) le delibere e gli atti che l’Assessore ritenga
necessario acquisire.
3.
Ai fini di una corretta
gestione delle risorse pubbliche assegnate a ogni singolo soggetto di cui
all’art. 4, sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e
dell’economicità, si applica l’articolo 128 della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11.
4.
In caso di mancata pubblicazione del bilancio coma da comma 1, o di mancata trasmissione
della documentazione prevista dalle lettere a) e b) del comma 2, l’Assessore
può disporre l'esclusione di tale istituzione all’erogazione dei finanziamenti
ordinari e straordinari. In caso di mancata trasmissione della documentazione
prevista dalla lettera c) del medesimo comma 2 l’Assessore può
disporre la temporanea sospensione dell'erogazione.
Art.
8.
Sospensione del contributo
1.
L’Assessore può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale
del contributo previsto alle istituzioni culturali in caso di un comprovato non
svolgimento dell’attività istituzionale.
2.
L’Assessore, dopo la sospensione di cui al comma 1 e accertato che l’inattività
si protragga per ulteriori sei mesi, può escludere l’istituzione dall’erogazione
dei finanziamenti per sistematica inattività, fino a diversa e motivata
determinazione da parte dell’Assessore stesso.
TITOLO
II
Eccezioni di merito
Art. 9.
Contributi annuali
1.
L’Assessore può erogare contributi annuali ad altre istituzioni culturali le
quali abbiano contemporaneamente i seguenti requisiti:
a) svolgano la loro attività da almeno un
triennio;
b) prestino rilevanti servizi in campo
culturale;
c) promuovano e svolgano attività di
ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere
scientifico;
d) svolgano la propria attività sulla base
di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua
realizzazione.
Art. 10.
Contributi straordinari e diverse modalità di finanziamento
1.
L’Assessore può concedere contributi straordinari ad altre istituzioni
culturali che ne facciano richiesta entro il primo trimestre di ogni anno, per
singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per
l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca.
2.
Non possono essere ammesse a finanziamento altre istituzioni culturali, sebbene
in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, che operano sotto la diretta
competenza e vigilanza di amministrazioni regionali diverse dell’Assessore.
3.
Sono fatti salvi eventuali altri contributi alle istituzioni culturali di cui
al comma 2, assegnati per compiti ed attività rientranti nelle specifiche
attribuzioni della Presidenza della Regione o di Assessorati diversi dall’Assessore
a condizione che i contributi concessi siano esplicitamente computati
all’interno del bilancio complessivo dell’istituzione e chiaramente
rendicontati nonché pubblicati on-line come da comma 1, art. 7 in modo
trasparente per semplificare l’individuazione e la provenienza dei contributi
di altro tipo e provenienza.
3.
I contributi di cui al comma 3 devono essere, in ogni caso, sempre aggiuntivi
rispetto ad altre fonti di finanziamento, salvo nel caso di istituzioni
culturali istituite con legge regionale o dello Stato oppure in possesso della
personalità giuridica.
TITOLO
III
Modalità di finanziamento
Art. 11.
1.
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con
apposito fondo di dotazione istituito presso l’Assessore il cui ammontare è di
50 milioni di euro.
2.
L’Assessorato regionale dell’economia è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della costituzione del
fondo di cui al comma 1.
Art 12.
Norma finale
1. La presente legge
sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale della Regione
siciliana.
2. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Nessun commento:
Posta un commento