Le motivazioni, per le quali il saggista e giornalista Carlo Ruta è stato
assolto con formula piena dopo le condanne in due gradi di giudizio, sono
raccolte in pochi punti, chiari ed essenziali. La Corte rileva, in particolare,
che «il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute
essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito
dall’art. 1 L. 47/1948 ed ossia: a) un’attività di riproduzione tipografica; b)
la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività». In altri
termini: l’informazione che viene dal web, non solo quella che passa attraverso
i blog, ma anche attraverso giornali telematici (fatti salvi i casi in cui le
testate non decidano di richiedere sovvenzioni pubbliche destinate alla
stampa), non può essere soggetta alle imposizioni della legge 47 del 1948.
Si è
quindi ad uno snodo giuridico, che potrà avere forti incidenze
sull’informazione in Italia. Il web trova infatti una legittimazione ampia e
inedita, quale strumento che interagisce in profondo con i modi e le regole
della comunicazione, oltre le strettoie condizionanti delle vecchie leggi sulla
stampa.
Lette le motivazioni della sentenza, Carlo Ruta ha dichiarato: «In tanti
hanno ribadito nel maggio scorso che si tratta di una sentenza storica. E credo
che tanto più lo si possa dire dopo la lettura delle motivazioni. Questo atto
della Corte di Cassazione, conciso e lineare, può avere un peso non
indifferente sul dibattito in corso nel paese. Di certo susciterà sconcerto
negli ambienti che mirano a limitare la libertà sul web, perché è difficile che
ne sfuggano le implicazioni. Concretamente, si tratta di una vittoria della
democrazia. Tuttavia, come si è detto coralmente negli ultimi mesi, è
necessario difendere e consolidare i risultati che vanno ottenendosi, ed è
importante che il nocciolo di questa sentenza, radicalmente democratico, si
traduca prima possibile in una legge effettiva dello Stato».
L’avvocato Giuseppe Arnone, che ha sostenuto in Cassazione le ragioni della
difesa, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Questa sentenza, motivata con
chiarezza ed essenzialità, è un fatto di portata straordinaria. L’impostazione
testuale conferma che abbiamo ottenuto un risultato enorme per la libertà
d’informazione, che è un cardine della democrazia. Grazie a questa
deliberazione della Corte, che accoglie in pieno i miei argomenti, siamo oggi
più liberi e internet è riconosciuto come strumento fondamentale per un
esercizio maturo dei diritti d’informazione e di espressione. Come cassazionista
provo per tutto ciò una grande soddisfazione e sono orgoglioso di aver
contribuito a questo risultato».
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome del popolo Italiano
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta da Saverio Felice Mannino
(Presidente), Claudia Squassoni, Alfredo Maria Lombardi, Mario Gentile
(Relatore), Elisabetta Rosi
Ha pronunciando la seguente
SENTENZA
su ricorso proposto da Ruta Carlo,
nato a Ragusa il 26/0(/1953
avverso la sentenza del 02/05/2011
della Corte di Appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento
denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal
consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero, in
persona del sostituto Procuratore Generale Aldo Policastro che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Giuseppe Arnone,
difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.
RITENUTO
IN FATTO
1. La Corte di Appello di
Catania, con sentenza emessa il 02/05/2011, confermava la sentenza del
Tribunale di Modica, in data 08/05/2008, appellata da Carlo Ruta, imputato del
reato di cui agli artt. 5 e 16
L . 08 febbraio 1948 n. 47, per avere intrapreso la
pubblicazione del giornale di informazione civile, denominato “Accade in
Sicilia” e diffuso in via telematica sul sito www.Accadeinsicilia.net, senza
che fosse intervenuta tempestiva registrazione presso la cancelleria del
Tribunale di Modica; fatti commessi dal 16/12/2003 al 07/12/2004; e condannato
alla pena di euro 150,00 di multa.
2. L’interessato proponeva
ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606, lett. b),
cod. proc. Pen..
In particolare il
ricorrente esponeva:
a) che nella fattispecie
non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 5 e 16 L . 47/1948. Il sito
utilizzato dal Ruta, in sede informatica, costituiva un semplice blog o sito
internet, non rientrando nella definizione di stampa o stampato ai sensi
dell’art. 1 L .
47/1948. La disposizione di cui agli artt. 2 e 5 L . 07 marzo 2001 n. 62 –
secondo cui era prevista la registrazione anche per i giornali ed i periodici
informatici – riguardava solo quelle pubblicazioni che intendevano usufruire
del finanziamento pubblico;
b) che, comunque, stante
l’incertezza interpretativa in ordine alla normativa de qua, ricorreva nella
fattispecie l’errore scusabile su legge extrapenale di cui all’art. 47, comma
terzo, cod. pen., con conseguente esclusione della punibilità del Ruta.
Tanto dedotto, il
ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO
IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Carlo Ruta è stato
riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 5 e 16 L . 47/1948 per aver
intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato
“Accade in Sicilia”, diffuso sul sito internet www.accadeinsicilia.net, senza
aver effettuato la prescritta autorizzazione presso la Cancelleria del
Tribunale di Modica, ritenuta competente per tale adempimento (vedi capo di
imputazione come contestato in atti).
Tanto premesso sui termini
essenziali della fattispecie in esame, occorre riassumere sinteticamente i
punti fondamentali della disciplina attinente alla stampa:
1.1. Ai sensi dell’art. 1 L . 47/1948 (disposizione
sulla stampa) sono considerati stampe o stampati tutte l riproduzioni
tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisici/chimici, in
qualsiasi modo destinati alla pubblicazione.
1.2. Dall’esame di detta
disposizione si evince che – ai fini della sussistenza in senso giuridico del
prodotto stampa – necessitano due condizioni: a) un’attività di riproduzione
tipografica, b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale
attività.
1.3. Nell’ambito del
prodotto stampa, come sopra individuato, la norma di cui all’art. 5 citata L.
47/1948 prescrive che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non
sia stato registrato presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione
la pubblicazione deve effettuarsi.
1.4. La pubblicazione di
un giornale o altro periodico, senza che sia stata eseguita la registrazione
prescritta dall’art. 5, costituisce illecito penale punito ai sensi dell’art.
16 citata legge n. 47/1948
2. Così delineati i punti
fondamentali inerenti alla nozione di stampa e dell’obbligo di registrazione
per il giornale o periodico, occorre esaminare – in relazione alla fattispecie
concreta oggetto del presente ricorso – se detta disciplina, sotto il profilo
generale sia applicabile al nuovo prodotto “media” costituente il giornale
informatico diffuso in via telematica (sito www.).
3. Orbene la risposta al
quesito giuridico di cui sopra è negativo per le seguenti ragioni principali:
3.1. Il giornale
telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della
sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 L . 47/1948 ed ossia: a)
un’attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione
del risultato di tale attività.
3.2. La normativa di cui
alla L. 07 marzo 2001 n. 62 (inerente alla disciplina sull’editoria e sui
prodotti editoriali, con modifiche alla L. 05 agosto 1981 n. 416) ha introdotto
la registrazione dei giornali on line
soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità
di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria.
3.3. Detta disciplina è
stata ribadita dalla successiva normativa di cui al d. lgs 09 aprile 2003 n.
70, che esplicitamente ha prescritto, con la disposizione di cui all’art. 7,
comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è
obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di
servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 07 marzo 2001
n. 62.
3.4. L’estensione
dell’obbligo di registrazione per il giornale on line – previsto dalla citata L. n. 62/2001, ripetesi, ai soli
fini delle provvidenze economiche – anche in riferimento alla norma di cui
all’art. 5 L .
47/1948, con conseguente applicabilità (in caso di omessa registrazione) della
sanzione penale di cui all’art. 16 citata legge sulla stampa, costituisce
interpretazione analogica in “malam
partem” non consentita ai sensi dell’art. 25, comma secondo, Costituzione e
14 delle Disposizioni sulla legge generale (vedi sulla materia de qua sez. III
sent. N. 10535 del 11/12/2008, depositata il 10/03/2009; sez. V n. 35511/2010
del 16/07/2010.
4. Alla luce delle
argomentazioni finora svolte, consegue che – non sussistendo nei confronti di
Carlo Ruta l’obbligo della registrazione del giornale on line denominato “Accade in Sicilia”, ai sensi dell’art. 5 L . 47/1948 – lo stesso va
assolto del reato di cui all’art. 16 citata legge n. 47/1948, come contestato
in atti, perché il fatto non sussiste, con conseguente annullamento, senza
rinvio, della sentenza della Corte di Appello di Catania, in data 2/5/2011.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la
sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 10 maggio
2012.
Il componente estensore Il
Presidente
Mario Gentile
Saverio Felice Mannino
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