Gaetano Lipari |
La Sesta sezione penale - sentenza 5909 - ha respinto il ricorso della difesa di Lipari e, allineandosi alla decisione della Corte d'appello di Palermo del dicembre 2010, ha sottolineato che l'aiuto prestato dall'infermiere "non e' avvenuto su un piano di doverosa e impellente assistenza sanitaria, non di pertinenza, peraltro, di un semplice infermiere professionale, quale il Lipari, bensì attraverso un interessamento attivo e propulsivo e utilizzando contatti e canali propri dell'organizzazione". In realtà, lungi dall'occuparsi solo della salute del boss, Lipari, dice la Cassazione , "e' stato utilizzato anche quale canale per il mantenimento dei collegamenti epistolari del Provenzano ed e' stato coinvolto in questioni interessanti il Provenzano diverse da quelle relative al suo stato di salute e in interventi intesi a comporre liti". Insomma, la condotta di Lipari "si e' espressa in termini di deliberata cooperazione alla vita e all'attività dell'associazione dallo stesso capeggiata della quale l'imputato e' stato giustificatamente ritenuto partecipe". Da qui il rigetto del ricorso.
SiciliaInformazioni, 18 febbraio 2012
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